Credito prededucibile sorto sotto la vigenza della legge 575/1965. Atto di transazione.

31 Dic 2021 - Uncategorized

Un fornitore a seguito di rapporti commerciali diviene creditore di ingenti crediti sorti nei confronti di una ditta attinta da misura antimafia ed amministrata da un amministratore giudiziario.

Esso notifica un decreto ingiuntivo al debitore che con l’amministratore giudiziario propone un atto di citazione in opposizione.

L’opposizione viene rigettata ed il decreto ingiuntivo viene quindi confermato.

Il giudice tra le altre cose afferma “nel caso sub iudice, essendosi irrogata una misura di prevenzione prima dell’entrata in vigore del Codice antimafia e trattandosi di pretesa avanzata nei confronti dell’amministrazione giudiziaria per un debito proprio di quest’ultima…”.

Per i creditori  divenuti tali sotto la vigenza della legge 575/1965 e d’altra parte non muniti di alcuna garanzia reale e/o promotori di esecuzioni immobiliari il legislatore non prevede alcuna forma di tutela del credito sebbene sorto in perfetta buona fede.

Venivano proposti degli atti di pignoramento presso terzi ma alla fine il credito veniva recuperato grazie al buon senso ed alla correttezza del (nuovo) amministratore giudiziario con il quale veniva raggiunta una transazione.


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