RECUPERI IVA PER CREDITI INSOLUTI IN PROCEDURE CONCORSUALI

13 Ott 2021 - recuperi iva

Il decreto Sostegni bis varato dal Governo, prevede la possibilità di procedere al recupero dell’Iva mediante variazione in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a procedura concorsuale (Dl 73/21 articolo 18, che modifica l’articolo 26 comma 2 Dpr 633/72).

Il legislatore italiano si è adeguato alla direttiva 2006/112 (articolo 90), che stabilisce quale regola l’obbligo di ridurre la base imponibile del cedente o prestatore in quanto la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente percepito.

Resta sempre possibile emettere la nota di accredito a seguito di procedure esecutive individuali risultate infruttuose.

Il legislatore ha da sempre limitato la rilevanza del mancato pagamento alle sole ipotesi di “procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose” perché soltanto in tali circostanze si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore, assumendo rilievo costitutivo, la circostanza che il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito.

Il decreto-legge Sostegni bis, nel riformulare il testo dell’articolo 26 Dpr 633/72 ha confermato l’impianto disposto dalla legge 208/15 in vigore dal 2016, dando la possibilità al fornitore di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione (nel documento elettronico il codice è TD8) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Le esecuzioni individuali infruttuose

L’espropriazione forzata, inizia con il pignoramento; la notifica del titolo esecutivo (ad. es. decreto ingiuntivo, sentenza) e del precetto costituiscono degli atti prodromici.

Il diritto alla variazione è subordinato all’avvenuto accertamento dell’infruttuosità della procedura, momento che viene normalmente ad esistenza quando il credito del cedente o prestatore non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato.

La procedura esecutiva individuale si deve considerare in ogni caso infruttuosa in caso di:

  • pignoramento presso terzi, quando i terzi rendono dichiarazione negativa;
  • pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
  • quando dopo tre aste per la vendita del bene pignorato andate deserte, si decide di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Il diritto alla variazione in diminuzione dell’imposta per recuperare il proprio credito, il cui esercizio ha natura facoltativa (Cassazione n. 5403/2017), presuppone quindi che sia stata avviata una procedura esecutiva, conclusa poi infruttuosamente.

La ratio della norma, in ultima analisi, sta nella necessità che l’infruttuosità della procedura sia appurata da un organo terzo (ufficiale giudiziario e/o giudice dell’esecuzione) e non rimessa all’arbitrio del creditore pignorante; in ogni caso il presupposto per l’emissione della nota di variazione in diminuzione si deve valutare secondo le circostanze del caso concreto, tenuto conto del principio comunitario di proporzionalità e del criterio di diligenza, nel cui ambito rientrerebbero anche quelle ipotesi in cui la procedura esecutiva sia connotata dalla antieconomicità.

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In definitiva per effetto della novità introdotta dal Decreto Sostegni-bis sarà possibile recuperare l’IVA sui crediti verso clienti in procedura concorsuale (trattasi delle procedure aperte dal 26.05.2021), già all’apertura della procedura.

La possibilità di recupero non riguarda quindi solo le procedure concorsuali propriamente dette (fallimento, concordato e liquidazione coatta amministrativa) ma si estende anche al caso di assoggettamento del cessionario/committente alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.


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